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D.L. 25/09/2001 n. 351
a) persone fisiche
b) soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, ap provato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, escluse le società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate
c) enti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, ivi compresi quelli indicati nel successivo art. 88
d) (abrogata)
e) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche".
- Il testo dell'art. 27, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, così come modificato dalla presente Legge, è il seguente: "Art. 27 (Ritenuta sui dividendi).
1. Le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 81 del citato testo unico n. 917 del 1986, non relative all'impresa ai sensi dell'art. 77 del medesimo testo unico".
-Il testo dell'art. 14-bis della Legge 25 gennaio 1994, n. 86 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi), così come modificato dalla presente Legge, è il seguente: "10. Gli apporti al fondo istituiti a norma del comma 1 non danno luogo a redditi imponibili ovvero a perdite deducibili per l'apportante al momento dell'apporto. Le quote ricevute in cambio dell'immobile o del diritto og- getto di apporto mantengono, ai fini delle imposte sui redditi, il medesimo valore fiscalmente riconosciuto anteriormente all'apporto".
Art. 10. Norma finale
1. Per il periodo d'imposta 2001, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 6 è dovuta proporzionalmente al valore del patrimonio netto del fondo riferito al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente Decreto ed il 31 dicembre 2001. Le disposizioni dell'articolo 6, comma 1, si applicano ai redditi di capitale divenuti esigibili dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.
Art. 11. Entrata in vigore
1. Il presente Decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella ((Gazzetta Ufficiale)) della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in Legge
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